Studenti fuori sede e lavoratori in trasferta scelgono spesso il
contratto di affitto
transitorio. Una formula consentita per soddisfare particolari
esigenze dei proprietari e/o dei conduttori e che prevede una durata massima di
18 mesi, non rinnovabili. Ma vediamo esattamente di cosa si tratta.
Il contratto
di affitto transitorio, disciplinato dalla legge n. 431 del
1998, è destinato alle locazioni
temporanee (da 30 giorni a 18 mesi) e non turistiche. Esso
è consentito in alcuni casi specifici, al di fuori dei quali non può essere
stipulato.
In particolare, un contratto
di affitto transitorio può essere stipulato se non si ha a
disposizione la propria casa a causa di calamità o perché l’immobile necessita
di una ristrutturazione; se ci si deve trasferire per motivi di studio o lavoro
a termine; se si deve assistere un familiare per problemi di salute; se si ha
necessità di un nuovo alloggio dopo la separazione dal coniuge.
E’ necessario documentare la temporaneità dell’affitto
all’interno di apposite clausole del contratto, dalle quali risulti che è
l’inquilino a cercare questo tipo di contratto per particolari motivi o che è
il proprietario che decide di dare in affitto la propria casa per pochi mesi.
Contratto transitorio affitto
studenti
Tra le ragioni, dunque, che giustificano la stipula di un contratto di affitto transitorio ci sono motivi di
studio. In particolare, uno studente fuori sede può prendere in locazione un
immobile stipulando un contratto transitorio.
Contratto transitorio affitto,
il modello
Il modello del contratto
di affitto transitorio è predisposto dal Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture.
Il contratto deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi:
le generalità delle parti; la descrizione dell’immobile; l’indicazione
dell’importo del canone; le modalità di versamento; la durata della locazione;
l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da
idonea documentazione allegata al contratto stesso; l’apposita clausola con la
quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di
prestazione energetica.
Contratto transitorio affitto,
la cedolare secca
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, nel contratto di affitto transitorio
è possibile applicare la
cedolare secca al 10%.
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta si applica
– oltre che ai contratti di affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per
studenti universitari – anche ai contratti transitori disciplinati dalla legge
n. 431 del 1998.